Rinuncia all'eredità, eredità giacente e revoca della rinuncia

NB I seguenti servizi vengono erogati solo su appuntamento col preposto Funzionario, da richiedersi in cancelleria civile centrale, dietro presentazione completa della necessaria documentazione preparatoria dell'atto richiesto; al fine di accelerarne le operazioni preliminari, è gradito il preventivo invio di e-mail all'indirizzo [email protected] con la documentazione che poi verrà esibita  in originale al Funzionario.

Durante il periodo estivo verrà garantito all'utenza un solo turno settimanale di ricevimento dichiarazioni, salvo comprovate urgenze da rappresentare tempestivamente all'ufficio.

Se il chiamato all'eredità (erede) non intende accettarla, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti, egli vi deve rinunciare espressamente. In questo modo egli fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, nè egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquistare alcun bene facente parte della successione.
La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità .
Termini per la presentazione:

  • se si è in possesso di beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile)
  • se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (dieci anni).

E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.

 

I creditori del chiamato all'eredità che ritengono di essere danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti (art. 2900 cod.civ.). 
Normativa di riferimento: artt. 321-374-394-519 Codice Civile

Dove:
La rinuncia all'eredità può essere ricevuta solo dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.

Per la rinuncia occorrono (anche se più persone effettuano l’atto contemporaneamente):

  • certificato di morte in carta libera (se per minore, interdetto, inabilitato è necessaria copia conforme autorizzazione Giudice Tutelare)
  • 1 marca da bollo da € 16,00
  • per la copia dell’atto marca da € 11,54 (rilascio entro 5 giorni) o da € 34,62 (rilascio a vista)
  • la rinuncia è soggetta alla tassa di registrazione di €200,00 da versare secondo il modello F23 in Banca o presso gli uffici postali, da effettuare prima della dichiarazione (non deve contenere il numero dell'atto)

Eredità giacente

Se l’eredità non è stata accettata per evitare che il patrimonio resti privo di tutela giuridica, è prevista la nomina di un curatore dell’eredità che ha il compito di curare gli interessi dell’eredità fino al momento dell’accettazione o, in mancanza, fino alla devoluzione allo Stato. L’istanza per la dichiarazione di giacenza e la nomina del curatore può essere proposta da chi vi ha interesse.

Per chiedere l’eredità giacente occorre:

  • istanza
  • nota di iscrizione
  • contributo unificato da € 98,00 (procedimento volontaria giurisdizione)
  • marca da € 27,00
  • certificato di morte
  • libretto di risparmio al portatore intestato all’eredità giacente (nome e cognome del defunto) di € 520,00

Revoca della rinuncia

La rinuncia può essere revocata dal rinunciante osservando le stesse formalità

Per fare la revoca della rinuncia occorrono (anche se più persone effettuano l’atto contemporaneamente):

  • copia del verbale di rinuncia
  • 1 marca da bollo da € 16,00
  • per la copia dell’atto marca da € 11,54 (rilascio entro 5 giorni) o da € 34,62 (rilascio a vista)
  • la revoca è soggetta alla tassa di registrazione di € 200,00 da versare secondo l’allegato modello F23 da effettuare prima della dichiarazione

L’imposta di registro è unica anche per più revocanti che effettuano l’atto contemporaneamente.