Inventario

L’inventario contiene la descrizione dei beni, dei crediti e dei debiti appartenenti alla persona deceduta; rappresenta pertanto la sua situazione patrimoniale con riferimento al momento della morte. L’inventario è obbligatorio nel caso in cui l’erede intenda accettare l’eredità con beneficio di inventario.

  • Se l’erede è in possesso di (tutti o alcuni) beni ereditati e intende accettare l’eredità con beneficio d’inventario, lo deve fare entro tre mesi dalla data della morte. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, l’accettante decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto.
  • Se l’erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l’accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte. L’inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.

 

In entrambi i casi, se è impossibile concludere l’inventario entro il termine dei tre mesi, può essere concessa una proroga, ma deve essere depositata una richiesta motivata di proroga prima della scadenza del termine dei tre mesi.
Possono chiedere l’inventario:

  • gli eredi
  • i creditori del defunto
  • l’esecutore testamentario
  • le persone che hanno diritto ad ottenere la rimozione dei sigilli (art. 763 c.p.c.)

L’inventario viene fatto da un cancelliere del tribunale o, se richiesto dalle parti, da un notaio.

Normativa di riferimento: art. 769 c.p.c.

 

Dove:
La formazione dell’inventario si chiede alla cancelleria del tribunale civile del luogo in cui la persona deceduta aveva l’ultimo domicilio.

Per chiedere la formazione dell’inventario occorrono:

  • ricorso con nota di iscrizione
  • contributo unificato di € 98,00 (procedimento volontaria giurisdizione, esente per: minori, interdetti, inabilitati o persone assoggettate ad amministrazione di sostegno
  • una marca di € 27,00
  • se viene richiesta la nomina del notaio occorre indicare il nominativo dello stesso
  • se viene richiesta la nomina del cancelliere occorre inoltre presentare:
    • dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autenticata e con l'indicazione (e relativi indirizzi) delle persone che devono assistere all'inventario che può essere effettuata nei municipi o in cancelleria all'atto della presentazione del ricorso
    • versamento su modello F23 di € 200,00 per la registrazione dell'invetario da consegnare in cancelleria subito dopo l'iscrizione
  • l'inventario è soggetto al bollo di € 16,00. Una marca ogni quattro facciate, da consegnare al cancelliere
  • il compenso verrà versato dalla parte direttamente al cancelliere